Foro Competente

Per ogni controversia concernente l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente contratto, le parti concordano di sottoporsi alla competenza del foro previsto dal D.Lgs. 206/05 sia all'art. 63, in base al quale la competenza inderogabile è del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, nonché all'art. 33 lett. U, che definisce “vessatoria” la clausola contrattuale che stabilisce come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del Consumatore.

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